ATTIVITÀ PROFESSIONALI (L.4/2013)

La Legge 14 Gennaio 2013, n.4
Disciplina delle professioni non organizzate in ordini.

Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che disciplina le professioni non regolamentate.

La legge in vigore dal 10 febbraio 2013, riguarda tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Gli accademici si distinguono in funzione della loro formazione e aggiornamento in tre diverse figure professionali:

  1. Accademici Giudici  Sensoriali:  iscritti  che  abbiano ottenuto  la qualifica di Giudice  in  analisi sensoriale con attestazione rilasciata da organismi e da programmi formativi riconosciuti da Iasa, tale professione e poi sviluppa in diversi livelli di aggiornamento: primo livello Giudice Sensoriale, secondo livello Giudice  sensoriale qualificato, terzo livello Giudice sensoriale specializzato o Giudice sensoriale esperto, quarto livello Giudice sensoriale esperto specializzato;
  1. Accademici Panel Leader: iscritti che con la loro formazione abbiano ottenuto la qualifica di Panel leader in analisi sensoriale da organismi e secondo programmi riconosciuti da Iasa e che operino attivamente nella conduzione di panel;
  1. Accademici  Docenti:  iscritti  che  abbiano ottenuto la  qualifica di docente da organismi e secondo programmi riconosciuti da Iasa e che operino come docenti di analisi sensoriale in corsi universitari e/o professionali e/o scolastici.
LO SPORTELLO DEGLI UTENTI

L’International Academy of Sensory Analysis promuove forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Presso quest’ultimo i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti a Iasa.

Per inoltrare una richiesta di informazioni o una contestazione sull’operato di un membro dell’associazione, qualsiasi cittadino può rivolgersi all’account di posta iasa@iasa-network.org